La fattura elettronica avente ad oggetto cessioni di beni/prestazioni di servizi per le Pubbliche Amministrazioni si considera emessa elettronicamente solo nel momento in cui viene rilasciata la ricevuta di consegna dal Sistema di Interscambio (SDI).
Sul punto la Circolare 31 marzo 2014, n. 1/DF chiarisce come “…il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 55/2013, è certamente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente”.
Per quanto sopra, e in rispetto delle regole per una ordinata tenuta della contabilità (Art 2220 del cc),
la conservazione della ricevuta di consegna è obbligatoria come è obbligatoria la conservazione delle altre ricevute SdI.
Mancata conservazione documenti: responsabilità e conseguenze
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